Se non diversamente concordato di seguito, si applica la legge sulla responsabilità per vizi e difetti.
Il termine di prescrizione per la rivendicazione di qualsiasi diritto alla garanzia è sostanzialmente di 2 anni.

Tuttavia, si applicano termini diversi nei seguenti casi eccezionali:
Se il soggetto del contratto agisce in conformità alla:
– Legge svedese, il termine di prescrizione è di 3 anni
– Legge islandese, il termine di prescrizione è di 5 anni
– Legge irlandese, il termine di prescrizione è di 6 anni.
Il termine di prescrizione per la rivendicazione di difetti per beni usati in Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Italia, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Slovenia e Slovacchia è pari a un anno dalla data di ricezione.

Le limitazioni di cui sopra non si applicano alle richieste di risarcimento per danni causati da noi, dai nostri rappresentanti legali o agenti vicari nei seguenti casi:
– in caso di lesioni alla vita, al corpo o alla salute
– per violazione intenzionale o negligenza grave del dovere o dolo
– in caso di violazione degli obblighi contrattuali essenziali, il cui adempimento consenta in primo luogo la corretta esecuzione del contratto e sulla cui conformità il partner contrattuale può fare regolarmente affidamento (obblighi cardinali)
– nell’ambito di una promessa di garanzia, per quanto concordato
– nell’ambito dell’applicazione della rispettiva legge nazionale sulla responsabilità per vizi e difetti dei prodotti.

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